In linea generale la detrazione dei canoni derivanti da contratti di locazione (pari al 19%, su un importo massimo di 2.633 euro) spetta per gli studenti universitari iscritti a un corso di laurea presso università che si trovano in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/2019, la detrazione non può essere richiesta da studenti che frequentano, sia in Italia che all’estero, corsi post-laurea, quali master, dottorati, corsi di specializzazione. Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:
Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include prestazioni come la pulizia della camera e i pasti. Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili se autonomamente addebitate dall’istituto. La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione. Ciò premesso, può beneficiare della detrazione per i canoni di locazione sostenuti per sua figlia, in virtù di un contratto di ospitalità, se la stessa è iscritta ad un corso di laurea e non ad un master post laurea. Inoltre l’università deve trovarsi in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.